Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. III
Art. 278
Applicazione delle norme del codice penale militare di pace
In vigore dal 15 apr 1946
L'istruzione sommaria può essere disposta, qualunque sia la pena dalla legge stabilita per il reato.
Nell'istruzione sommaria si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace e, in quanto applicabili, quelle della sezione precedente.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278, primo comma, del Codice penale militare di guerra."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-278-2