Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 280
Facoltà del presidente del tribunale.
In vigore dal 21 mag 1941
Il presidente del tribunale militare di guerra può, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, abbreviare i termini, che, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, sono stabiliti dal codice penale militare di pace per l'esame degli atti del procedimento o per altri oggetti.
Il presidente, se ritiene che un testimonio non possa comparire in giudizio senza danno al servizio ed esso non sia stato esaminato a norma dell', può richiedere il giudice istruttore, perché ne riceva la deposizione con giuramento.
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