Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 280
718 / 738Facoltà del presidente del tribunale.
In vigore dal 21 mag 1941
Il presidente del tribunale militare di guerra può, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, abbreviare i termini, che, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, sono stabiliti dal codice penale militare di pace per l'esame degli atti del procedimento o per altri oggetti.
Il presidente, se ritiene che un testimonio non possa comparire in giudizio senza danno al servizio ed esso non sia stato esaminato a norma dell', può richiedere il giudice istruttore, perché ne riceva la deposizione con giuramento.
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