Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 285
Giudizio e sentenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Convocato il tribunale militare di guerra straordinario e raccolta, in quanto possibile, la truppa sotto le armi, il presidente e i giudici prendono posto davanti a essa, e prestano giuramento con la formula stabilita dalla legge relativa all'ordinamento giudiziario militare.
L'imputato è assistito da un difensore.
Il presidente interroga l'imputato sulle sue generalità e gli contesta il reato che forma oggetto della imputazione; indi la discussione procede nell'ordine e con le norme stabiliti per ogni altro tribunale militare di guerra.
Chiuso il dibattimento, allontanato l'imputato e ritiratisi il pubblico ministero e il difensore, il tribunale delibera la sentenza.
Redatta e sottoscritta questa, l'imputato è ricondotto davanti al tribunale per udirne la lettura, che è fatta dal presidente.
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