Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 289
Inammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione.
In vigore dal 21 mag 1941
In nessun caso può proporsi ricorso per annullamento alla corte di cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di guerra.
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