Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 294
Divieto di esecuzione della pena di morte in territorio estero.
In vigore dal 25 ott 1994
Nel territorio di uno Stato estero, fuori dei luoghi occupati dalle forze armate dello Stato italiano, non possono eseguirsi sentenze di condanna alla pena di morte.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-294-2