Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo VI

Art. 295

Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi.

In vigore dal 21 mag 1941
Se il tribunale militare di guerra, che ha emanato la sentenza da eseguirsi, è soppresso, il tribunale supremo militare designa un altro tribunale militare per i provvedimenti da adottare in sede di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-295-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo