Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 295
Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi.
In vigore dal 21 mag 1941
Se il tribunale militare di guerra, che ha emanato la sentenza da eseguirsi, è soppresso, il tribunale supremo militare designa un altro tribunale militare per i provvedimenti da adottare in sede di esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-295-2