Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo VII

Art. 300

Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dall'articolo precedente: 1° se la istruzione non è compiuta, essa prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace; ma restano validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra; 2° se è stato già disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di guerra, a questo s'intende sostituito il tribunale militare competente a norma dell'articolo precedente. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-300-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo