Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo VII
Art. 300
Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi preveduti dall'articolo precedente:
1° se la istruzione non è compiuta, essa prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace; ma restano validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra;
2° se è stato già disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di guerra, a questo s'intende sostituito il tribunale militare competente a norma dell'articolo precedente.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
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