Codice penale militare di paceLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo II

Art. 89 bis

Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio.

In vigore dal 4 apr 1956
(Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio). È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio: 1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime; 2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio; 4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-89-bis

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