Codice penale militare di pace›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 89 bis
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio.
In vigore dal 4 apr 1956
(Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio).
È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:
1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-89-bis