Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo VI
Art. 295
733 / 738Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi.
In vigore dal 21 mag 1941
Se il tribunale militare di guerra, che ha emanato la sentenza da eseguirsi, è soppresso, il tribunale supremo militare designa un altro tribunale militare per i provvedimenti da adottare in sede di esecuzione.
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