Art. 295 · Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo VI

Art. 295

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Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi.

In vigore dal 21 mag 1941
Se il tribunale militare di guerra, che ha emanato la sentenza da eseguirsi, è soppresso, il tribunale supremo militare designa un altro tribunale militare per i provvedimenti da adottare in sede di esecuzione.
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