Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo VI

Art. 291

Esame delle sentenze da parte del comandante.

In vigore dal 25 ott 1994
La sentenza di condanna alla pena di morte, immediatamente esecutiva o divenuta tale, è sottoposta all'esame del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale. 38a Se il comandante ritiene che ricorrono circostanze rilevanti per il condono o la commutazione della pena, ne fa formale proposta, che trasmette al comandante supremo; altrimenti dichiara che non intende avvalersi della facoltà suindicata e rimette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede alla esecuzione della sentenza. Le disposizioni di questo articolo non si applicano relativamente alle sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra straordinari.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-291-2

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