Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo IV
Art. 286
Istruzione e giudizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti davanti ai tribunali militari di guerra di bordo, si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace per i tribunali militari di bordo.
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