Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo V

Art. 287

Inoppugnabilità della sentenza del giudice istruttore.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, non è ammesso ricorso per annullamento contro la sentenza del giudice istruttore, che pronuncia sui risultati dell'istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-287-2

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