Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo V
Art. 287
Inoppugnabilità della sentenza del giudice istruttore.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, non è ammesso ricorso per annullamento contro la sentenza del giudice istruttore, che pronuncia sui risultati dell'istruzione.
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