Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. II§ 1

Art. 275

Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.

In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati preveduti dagli , primo comma e numero 1° del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-275

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