Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 273
Reati commessi in navigazione o all'estero.
In vigore dal 9 ott 2010
(Reati commessi all'estero o in corso di navigazione).
Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma.
La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-273