Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. II§ 1

Art. 273

Reati commessi in navigazione o all'estero.

In vigore dal 9 ott 2010
(Reati commessi all'estero o in corso di navigazione). Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-273

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