Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 268
Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari.
Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-268