Art. 274
Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-274
Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.
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La disposizione stabilisce le regole di competenza per i reati di diserzione, mancanza alla chiamata e allontanamento illecito. Come regola generale, il giudizio spetta al tribunale militare del luogo dove ha sede il corpo o reparto di appartenenza dell'imputato o presso cui avrebbe dovuto presentarsi. Tuttavia, se l'imputato viene arrestato, consegnato o si costituisce volontariamente, la competenza si sposta al tribunale militare del luogo in cui è avvenuto l'arresto, la consegna o la costituzione.
La norma serve a stabilire con precisione quale tribunale militare debba giudicare specifici reati militari di assenza, individuando il criterio territoriale più idoneo in base al reparto o al luogo in cui la persona viene fermata o si presenta.
Si applica agli imputati dei reati militari di diserzione, mancanza alla chiamata e allontanamento illecito, nonché ai relativi tribunali militari competenti.
Un militare assegnato a un reparto con sede a Roma commette il reato di allontanamento illecito e viene successivamente arrestato a Napoli. In base alla norma, a giudicarlo sarà il tribunale militare di Napoli poiché è il luogo in cui è stato eseguito l'arresto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.