Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 274
279 / 738Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.
In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.
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