Art. 274 · Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. II§ 1

Art. 274

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Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.

In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi. In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.
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