Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 1
Art. 275
280 / 738Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i reati preveduti dagli , primo comma e numero 1° del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.
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