Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. II§ 2

Art. 280

Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-280

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