Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 280
Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-280