Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 3
Art. 283
Tribunali all'interno e all'estero.
In vigore dal 21 mag 1941
La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno è determinata dal decreto Reale che li istituisce.
Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'estero, oltre le disposizioni del decreto Reale che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-283