Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. II§ 2

Art. 282

Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo.

In vigore dal 21 mag 1941
La competenza dei tribunali militari di bordo cessa: 1° quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge; 2° quando la nave non si trovi più nelle condizioni prevedute dal primo comma dell'; 3° quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'. Nei casi indicati nel comma precedente, è competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all'estero, più vicino al luogo del primo approdo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-282

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo