Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 282
Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo.
In vigore dal 21 mag 1941
La competenza dei tribunali militari di bordo cessa:
1° quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge;
2° quando la nave non si trovi più nelle condizioni prevedute dal primo comma dell';
3° quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'.
Nei casi indicati nel comma precedente, è competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all'estero, più vicino al luogo del primo approdo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-282