Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. IV
Art. 285
Casi di rimessione e norme relative.
In vigore dal 29 apr 1971
In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore il tribunale supremo militare può rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare.
Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.
Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare del Re Imperatore.
Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, il tribunale supremo militare può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione.
L'imputato non può proporre istanza di rimessione.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 luglio 1957, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1957, n. 174) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace - con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non motivata" l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare".
- La Corte Costituzionale con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace nella parte relativa alle parole "di servizio"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-285