Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. V

Art. 289

Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Oltre i casi indicati negli del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o del tribunale supremo militare, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero: 1° colui che è stato offeso dal reato; 2° gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso; 3° gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale; 4° l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-289

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