Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. V
Art. 289
294 / 738Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Oltre i casi indicati negli del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o del tribunale supremo militare, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:
1° colui che è stato offeso dal reato;
2° gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;
3° gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;
4° l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.
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