Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. IV
Art. 287
Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
In vigore dal 21 mag 1941
In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.
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