Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. IV
Art. 287
292 / 738Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
In vigore dal 21 mag 1941
In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-287