Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III›Sez. II
Art. 292
Dubbio sulla identità personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando il dubbio sulla identità personale dell'imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato.
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