Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. V
Art. 288
Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
In vigore dal 21 mag 1941
Per la incompatibilità, l'astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-288