Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IISez. IV

Art. 286

Effetti del procedimento per rimessione.

In vigore dal 21 mag 1941
Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione; nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-286

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