Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. IV
Art. 286
Effetti del procedimento per rimessione.
In vigore dal 21 mag 1941
Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione; nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.
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