Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. III
Art. 284
Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando più giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare.
I conflitti preveduti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.
Le norme sui conflitti si applicano altresì in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo.
Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare.
Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio.
Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validità gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente.
La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza.
Storico versioni
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