Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 281
Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato è stato commesso in navigazione o all'estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facoltà del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dell'ultimo comma dell' del codice di procedura penale.
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