Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo III›Sez. I
Art. 290
Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
In vigore dal 21 mag 1941
Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-290