Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IIISez. I

Art. 290

Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

In vigore dal 21 mag 1941
Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-290

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