Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo TERZOCapo IVSez. I

Art. 297

Rilascio di copie, di estratti o di certificati.

In vigore dal 21 mag 1941
Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito soltanto dal pubblico ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-297

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo