Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo IV›Sez. I
Art. 297
Rilascio di copie, di estratti o di certificati.
In vigore dal 21 mag 1941
Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito soltanto dal pubblico ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-297