Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo II›Sez. II›§ 2
Art. 280
285 / 738Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.
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