Art. 276 · Atti d'istruzione in territorio estero occupato.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo TERZOCapo ISez. II

Art. 276

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Atti d'istruzione in territorio estero occupato.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, occorra procedere all'esame di testimoni o ad altri atti processuali, il giudice istruttore vi procede direttamente.
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