Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. II
Art. 276
714 / 738Atti d'istruzione in territorio estero occupato.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, occorra procedere all'esame di testimoni o ad altri atti processuali, il giudice istruttore vi procede direttamente.
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