Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo TERZO›Capo I›Sez. II
Art. 273
711 / 738Libertà provvisoria.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei procedimenti per i reati indicati nel primo comma dell'articolo precedente, l'imputato non può essere ammesso alla libertà provvisoria.
Negli altri casi, la libertà provvisoria può essere conceduta, previe conclusioni conformi del pubblico ministero.
Con l'ordinanza del giudice istruttore, che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, l'imputato, se è estraneo alle forze armate dello Stato, può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, a norma del codice di procedura penale.
La libertà provvisoria può concedersi anche d'ufficio e in ogni stato della istruzione, ma non oltre la chiusura di questa.
Storico versioni
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