Art. 265 · Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari.
Codice penale militare di guerraLibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 265

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Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari.

In vigore dal 21 mag 1941
I procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra del territorio dello Stato, in confronto di persone o per reati soggetti, in tempo di pace, alla giurisdizione militare, sono rimessi, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, ai tribunali militari ordinari.
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