Codice penale militare di guerra›Libro QUARTO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 242
680 / 738Perdita di nave militare o di aeromobile militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, non può iniziarsi procedimento penale, se non a richiesta del comandante supremo.
Il comandante supremo ha facoltà di disporre che il procedimento sia rinviato a dopo la cessazione dello stato di guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-242-2