Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. III
Art. 217
Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilità.
In vigore dal 21 mag 1941
Il prigioniero di guerra italiano, che, impegnando la parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, ottiene dal nemico di essere liberato dalla prigionia di guerra, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.
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