Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. IV
Art. 219
658 / 738Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti della legge penale militare, gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra.
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