Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. II
Art. 209
Sevizie o maltrattamenti.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.
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