Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. I
Art. 204
Provocazione.
In vigore dal 25 ott 1994
Se alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e immediatamente dopo di essa, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-204-2