Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. I
Art. 206
Accordo per commettere atti di ribellione o di indisciplina collettiva. Recesso.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando sei o più prigionieri di guerra si accordano per commettere alcuno dei reati preveduti dagli , coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.
Non è punibile il prigioniero di guerra, che recede dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.
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