Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. I

Art. 203

Atti di indisciplina collettiva.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da tre a dieci anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più: 1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un superiore; 2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. Si applica la reclusione militare da dieci a venti anni a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto il fatto. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo, o a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto il fatto, nel quale caso la pena è della reclusione militare da due a sette anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-203-2

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