Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. I
Art. 203
Atti di indisciplina collettiva.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da tre a dieci anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più:
1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un superiore;
2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.
Si applica la reclusione militare da dieci a venti anni a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto il fatto.
Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo, o a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.
Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto il fatto, nel quale caso la pena è della reclusione militare da due a sette anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-203-2