Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. I
Art. 199
Disobbedienza.
In vigore dal 21 mag 1941
Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato italiano, ancorchè non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo.
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