Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. I
Art. 199
638 / 738Disobbedienza.
In vigore dal 21 mag 1941
Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato italiano, ancorchè non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-199-2