Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 195
Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia, o comunque trattiene alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente, quando esse hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-195-2