Art. 195 · Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 195

634 / 738

Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia, o comunque trattiene alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente, quando esse hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-195-2