Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 190

Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi.

In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici. Se alcuno dei fatti suindicati è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sette anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-190-2

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