Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 190
Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici.
Se alcuno dei fatti suindicati è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sette anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-190-2